Sapere quali sono i compiti del medico di base, quali prestazioni offre gratuitamente e quali a pagamento, fino a come richiederne uno nuovo in caso di trasferimento. Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori, spiega in ‘Diritti in Salute’ tutto ciò che è opportuno sapere sulla figura di collegamento tra cittadino e servizio sanitario.
Obiettivo del progetto ‘Diritti in salute’, nato dalla collaborazione tra Altroconsumo e Acu (Associazione consumatori utenti) e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico, è dare una risposta ai dubbi più comuni in materia sanitaria.
Ecco, in sintesi, le principali informazioni utili ai cittadini, negli approfondimenti dedicati al medico di base:
QUALI SONO I COMPITI DEL MEDICO DI BASE?
L’assistenza sanitaria in Italia fa capo a due figure: il medico di base (o di famiglia) e il pediatra di famiglia. Questi medici non sono dipendenti delle aziende sanitarie, ma prestano i loro servizi dietro uno specifico accordo, operando in ‘convenzione’ con il Servizio sanitario nazionale, valutando le cure e gli approfondimenti necessari per i pazienti, regolando l’accesso ad esami, visite specialistiche, ricoveri e trattamenti (farmacologici e non). Al compimento dei 14 anni d’età ogni cittadino è tenuto a scegliere il proprio medico di famiglia. La scelta è possibile anche a partire dal sesto anno d’età, qualora i genitori desiderino spostare il figlio dal pediatra al medico di base.
In linea generale, spiegano gli esperti di Altrosonsumo, il medico di base deve: tutelare la salute dei propri pazienti mediante attività di diagnosi, terapia, riabilitazione, prevenzione a livello del singolo individuo e della sua famiglia, e di educazione sanitaria; garantire livelli essenziali e uniformi di assistenza, soddisfacendo i bisogni sanitari dei pazienti sia nell’ambulatorio sia al domicilio del paziente; contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura sanitaria e alla conoscenza del Servizio sanitario nazionale e Regionale; aderire a specifiche campagne promosse ed organizzate dalle regioni e/o dalle aziende sanitarie.
I compiti del medico sono numerosi e consistono nel:
- gestire le patologie acute e croniche dei suoi assistiti;
- occuparsi dei pazienti in vari ambiti l’assistenza programmata al domicilio dell’assistito, anche in forma integrata con l’assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l’assistenza sociale,
- l’assistenza programmata nelle residenze protette;
- fare visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico;
- chiedere la consulenza a medici specialisti;
- aggiornare la scheda sanitaria dei pazienti;
- redigere certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori;
- rilasciare certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche;
- rilasciare la certificazione per l’incapacità temporanea al lavoro.
QUANTI PAZIENTI PUO’ AVERE E QUANDO E’ TENUTO A RICEVERLI?
Può assistere fino a un massimo di 1.500 pazienti e deve garantire l’apertura dello studio per 5 giorni alla settimana, secondo i seguenti criteri: preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì; nelle giornate di sabato il medico non è obbligato a svolgere attività ambulatoriale però deve effettuare le visite domiciliari che ritiene opportune entro le ore 10 dello stesso giorno, ed eventualmente quelle che non ha ancora effettuato, che sono state richieste il giorno precedente dopo le ore 10 del mattino;
Il medico deve rispettare un orario congruo stabilito in base al numero degli iscritti: non inferiore a 5 ore settimanali fino a 500 assistiti, 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti e 15 ore settimanali da 1.000 e 1.500 assistiti; l’orario di studio deve comunque essere definito anche in relazione alle necessità degli assistiti e all’esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace. Le visite domiciliari sono gratuite – sottolinea Altroconsumo – ma è il medico a decidere se è un caso grave e urgente e se il paziente è effettivamente non trasportabile in studio: qualora reputi ingiustificata la richiesta, il medico può decidere di far pagare la visita. Per quanto riguarda i tempi: se il paziente telefona al medico dopo le ore 10, la visita può essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo; nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l’obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
SI PUO’ SCEGLIERE IL MEDICO DI BASE IN UN DISTRETTO DIVERSO DAL PROPRIO?
E’ possibile farlo nel caso in cui il medico accetti l’assistenza e ci siano condizioni di vicinanza geografica. La scelta viene effettuata presso gli uffici del Distretto dell’Azienda sanitaria.
QUALI PRESTAZIONI SONO GRATUITE E QUALI A PAGAMENTO?
Il medico di famiglia assicura le seguenti prestazioni a titolo gratuito: visita medica ambulatoriale e domiciliare; prescrizione di farmaci, richieste di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici sia strumentali che di laboratorio; proposta di ricovero alla struttura ospedaliera; proposte di cure domiciliari alternative al ricovero; rilascio gratuito dei seguenti certificati medici previsti dagli accordi nazionali: o certificati di riammissione a scuola dopo malattia, o certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in ambito scolastico, o certificati di malattia per i lavoratori.
Alcuni certificati medici sono a pagamento e il tariffario è esposto nell’ambulatorio medico: le certificazioni di invalidità civile o di infortunio sul lavoro; le certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche; prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previste dall’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale ovvero prestazioni richieste e svolte in fasce orarie notturne prefestive e festive; le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un medico di famiglia che non è il proprio. Il medico può chiedere il pagamento di una somma in denaro di alcune prestazioni di particolare impegno professionale (ad esempio suture di ferite superficiali, rimozione di punti di sutura e medicazioni, vaccini desensibilizzanti, fleboclisi ecc.) e di visite ambulatoriali e domiciliari occasionali a persone affette da particolari patologie.
COSA FARE SE SI HA BISOGNO DI UN CERTIFICATO MEDICO?
Il medico è tenuto a inviare il certificato di malattia online direttamente all’Inps, entro 24 ore dalla visita; inoltre deve comunicare il numero di protocollo del certificato trasmesso al lavoratore, che a sua volta il lavoratore è obbligato a comunicarlo al proprio datore di lavoro. La procedura per l’invio online dei certificati di malattia riguarda tutti i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, eccetto i dipendenti del settore pubblico disciplinati da propri ordinamenti ai quali può essere rilasciato un certificato di malattia in carta bianca intestata, anche da parte di un medico libero professionista.
LE VISITE FISCALI:
il lavoratore privato assente per malattia ha l’obbligo di garantire la propria reperibilità nelle seguenti fasce orarie: la mattina dalle ore 10 alle ore 12; il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità tutti i lavoratori dipendenti privati, la cui causa di malattia sia connessa a: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, malattie che devono essere opportunamente documentate dalla struttura sanitaria; stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. I dipendenti pubblici possono ricevere la visita fiscale nei seguenti orari: la mattina dalle ore 9 alle ore 13; il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Sono esenti dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità i lavoratori pubblici assenti per malattia che presentino: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortunio sul lavoro Inail; malattie professionali Inail, per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Se il lavoratore non rispetta gli orari e risulta assente dal domicilio comunicato all’inizio della malattia tramite certificato medico, può incorrere in sanzioni e/o provvedimenti disciplinari qualora non giustifichi, mediante prove certe e documentabili, il motivo della sua assenza durante tali orari.
IL MEDICO PUO’ DECIDERE DI REVOCARE L’ASSISTENZA?
Sì, il medico di famiglia ha la facoltà di revocare l’assistenza al singolo cittadino comunicando all’Azienda sanitaria territoriale i suoi motivi. Successivamente, l’Azienda sanitaria informerà il cittadino che dovrà scegliere un nuovo professionista.
IL CITTADINO PUO’ REVOCARE O CAMBIARE MEDICO?
Sì, può farlo in qualunque momento senza motivare la revoca. Per farlo può recarsi all’Ufficio preposto del Distretto sanitario di residenza e comunicare la nuova scelta, munito del solo libretto sanitario. Alcune Ast consentono la revoca del medico anche online.
– SE MI TROVO IN UN PAESE IN CUI SONO RESIDENTE, POSSO FARMI VISITARE DA UN ALTRO MEDICO DI BASE? Se il paziente, che si trova eccezionalmente al di fuori del proprio comune di residenza, si rivolge a un medico di famiglia diverso dal proprio può essere visitato a pagamento. Il costo stabilito per la prestazione è di 15 euro se è effettuata in ambulatorio e 25 euro presso il domicilio.
MI SONO TRASFERITO MA NON HO LA RESIDENZA: POSSO AVERE COMUNQUE IL MEDICO DI BASE?
Per soggiorni superiori a 3 mesi per motivi di studio, lavoro e salute in luoghi in cui non si ha residenza, spiega Altroconsumo, il cittadino può scegliere il medico di famiglia temporaneo. Per farlo occorre revocare il medico di famiglia del luogo di residenza e recarsi presso l’Azienda sanitaria del luogo di soggiorno con il certificato di revoca rilasciato dall’Azienda sanitaria di residenza e qui scegliere il nuovo medico. L’Azienda sanitaria territoriale riconosce questo permesso da 3 mesi a 1 anno, ma è possibile il rinnovo ogni anno.
UN MEDICO PUO’ RIFIUTARSI DI PRESCRIVERE UN ESAME O UN FARMACO?
Ogni medico si assume personalmente le responsabilità delle sue prescrizioni. Il suo dovere è quello di tutelare la salute del paziente, anche nei confronti dei possibili danni provocati da esami o farmaci inappropriati, pertanto egli può e deve rifiutarsi di prescrivere farmaci, visite specialistiche, indagini strumentali e di laboratorio qualora li reputi in contrasto con tale finalità.
LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE:
è assicurata dal servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) quando non lavora il proprio medico di famiglia. Il servizio è attivo durante la notte (dalle ore 20 alle ore 8), dalle ore 14 dei giorni prefestivi e durante i giorni festivi. Solo in alcune città è presente un servizio di continuità assistenziale pediatrica, negli altri casi il servizio è unico.
LA GUARDIA MEDICA TURISTICA:
è un servizio che fornisce assistenza medica e sanitaria per coloro che soggiornano in una località di interesse turistico. Le prestazioni ambulatoriali sono effettuate, in genere, in orario diurno, nei giorni feriali, festivi e prefestivi. Il servizio è attivo nel periodo di maggiore affluenza dei turisti e si rivolge alle persone non residenti. La fruizione del servizio prevede il pagamento di un ticket che varia da regione a regione, a seconda della prestazione.
COS’E’ L’ASSOCIAZIONISMO MEDICO?
I medici di famiglia possono lavorare individualmente o associarsi in modo libero e volontario tramite due diverse modalità: medicina ‘in gruppo’ e medicina ‘in rete’. Questi tipi di collaborazione hanno lo scopo di garantire al cittadino un servizio migliore e offrirgli la possibilità di rivolgersi a uno degli altri medici associati in caso di urgenza e in caso di assenza del proprio medico. È possibile consultare gli altri medici associati solo per prestazioni non rimandabili al giorno successivo e nel rispetto degli orari e delle modalità organizzative dei singoli studi.
La medicina ‘in gruppo’ è una forma di associazionismo e prevede che un gruppo di medici di famiglia svolga la propria attività in ambulatori collocati in una stessa sede. Ecco alcuni vantaggi: la possibilità di avere risposte qualificate e tempestive nei casi di urgenza, anche quando il proprio medico di famiglia non è disponibile; nell’ambulatorio sono spesso presenti un infermiere o un servizio di segreteria che offrono un miglior servizio di accoglienza, riduzione delle attese e possibilità per i medici di dedicare più tempo all’assistenza; l’infermiere, per esempio, può svolgere attività, come misurare la pressione o effettuare delle medicazioni, collaborando direttamente con il medico; in molti ambulatori gli assistiti possono prenotare esami e visite specialistiche, ritirare alcune tipologie di farmaci, effettuare i prelievi di sangue. La medicina ‘in rete’ prevede che i medici di famiglia, pur svolgendo la propria attività in sedi differenti, siano collegati tra loro in modo informatico, in rete, appunto. Ecco alcuni vantaggi: ogni medico associato in rete ha l’accesso alla storia clinica dell’assistito contenuta nelle schede individuali e può, in caso di necessità, rilasciare una prescrizione farmaceutica o specialistica; è assicurato un coordinamento degli orari di apertura degli studi medici, con almeno uno studio del gruppo aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì.