L’Inps ha emanato la circolare esplicativa che attua la legge di stabilita’ 2016 che ha esteso la tutela della
prestazione DIS-COLL introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
La legge ha introdotto una novita’, di maggior favore per i lavoratori in argomento, riguardo ai requisiti di accesso alla indennita’ DIS-COLL che, per le cessazioni intervenute nell’anno 2016, sono esclusivamente lo stato di disoccupazione e la presenza di almeno tre mensilita’ di contribuzione accreditata in Gestione
separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di cessazione dal rapporto di collaborazione fino alla data del predetto evento. Non e’ piu’ richiesto che l’assicurato faccia valere, nell’anno in cui si e’ verificata la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla meta’ dell’importo che da’ diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
In analogia con l’indennita’ di disoccupazione NASpI la norma ha confermato che, anche per la prestazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, i periodi di contribuzione che hanno gia’ dato luogo a prestazione DIS-COLL gia’ fruita non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di una nuova analoga prestazione.
Alla prestazione DIS-COLL prevista per gli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016 si applica la medesima disciplina della indennita’ DIS-COLL relativa agli eventi di disoccupazione intervenuti nell’anno 2015, fatta salva la novita’ introdotta in merito ai requisiti di accesso alla prestazione.
Per gli eventi di cessazione intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016 il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione decorre dalla data di pubblicazione della circolare medesima. Infine, la richiamata disposizione contenuta nella Legge di stabilita’ per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha previsto che l’indennita’ DIS-COLL sia riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e che il beneficio sia riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, provvedendo a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.