Politica

Elezioni amministrative 2015, le regole per il voto

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Domenica 31 maggio si voterà per le elezioni amministrative 2015, in 512 comuni delle regioni a statuto ordinario , di cui 12 capoluoghi di provincia.

Si voterà per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 10 comuni del Friuli Venezia Giulia, in 167 comuni della Sardegna, di cui 3 capoluoghi di provincia, e in 53 comuni della Sicilia, di cui 2 capoluoghi di provincia; in Sicilia si voterà domenica 31 maggio dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 1° giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00; in Sicilia si voterà domenica 14 giugno dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 15 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Lo scritinio dei voti inizierà domenica 31 maggio alle ore 23.00

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 31 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti, tranne che in Sicilia ove lo scrutinio inizierà alle ore 15 di lunedì 1° giugno. In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali e comunali lo scrutinio relativo alle elezioni regionali inizierà alle ore 23.00, mentre quello relativo alle elezioni comunali verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 1° giugno.

La procedura di voto nei Comuni inferiori ai 15.000 abitanti:

Nei Comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali. Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato Sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia.

E’ possibile esprimere due preferenze di sesso diverso

nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Procedura di voto nei comuni superiori a 15.000 abitanti

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti si vota sempre con una sola scheda, sulla quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi: tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato Sindaco da quest’ultima appoggiato; tracciando un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei candidati alla carica di Consigliere appartenenti alla stessa lista, e tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato Sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto “voto disgiunto”

Nei Comuni con più di 15.000 ab. è eletto Sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più unotracciando un segno solo sul nome del Sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.

 ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
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