Novità per l’iter di approvazione delle leggi che sono disciplinate dalla Costituzione. Secondo le norme costituzionali vigenti i cittadini possono ricorrere al referendum abrogativo per modificare leggi già esistenti. Ora viene presentata una proposta di legge che introduce anche il referendum propositivo, come previsto in altri paesi europei.
Quando una proposta di legge è presentata da almeno 500mila elettori e le Camere non la approvano entro 18 mesi dalla sua presentazione è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione.
Lo prevede la proposta di legge costituzionale, composta da 3 articoli e approvata dall’Aula della Camera in prima lettura, che introduce in Costituzione l’istituto del referendum propositivo modificando l’articolo 71.
Con la nuova legge basterebbero 500mila firme per presentare alle Camere una proposta di legge: a quel punto Camera e Senato avrebbero un anno e mezzo di tempo per esaminarla e approvarla.
La proposta passa se a votare ci andranno almeno il 25% degli aventi diritto.
Se la proposta popolare non passa, viene promulgata quella approvata dal Parlamento.
Il referendum propositivo non è ammissibile se la proposta di legge di iniziativa popolare non rispetta la Costituzione, “se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo”.
L’articolo 2 del testo cambia anche il quorum per il referendum abrogativo disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione. Attualmente è previsto che la proposta soggetta a referendum sia approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Con la legge approvata oggi si stabilisce anche qui il quorum deliberativo: affinché la proposta passi dovrà votare sì almeno il 25% degli aventi diritto.
Ora il testo passa al Senato per essere esaminato ed approvato ma essendo un disegno di legge costituzionale occorre una seconda lettura di entrambe le camere con un intervallo di 3 mesi tra la prima e la seconda.
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