Per non comparire più nello stato di famiglia dei genitori è necessario trasferire la propria residenza.
Lo stato di famiglia riporta la composizione della “famiglia anagrafica“.
L’articolo 4 della legge n. 223 del 1989 evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita‘, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.
Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli.
Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, n. 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTATni, (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell’Interno, si evidenzia che i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
Non costituiscono famiglia anagrafica a se stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori.